E’ di stamattina la notizia sulla nuova gestione e-commerce riguardo nuovi regimi fiscali in Francia e USA, segnalataci dall’avv. Alan Rhode, della società di consulenza TAXMEN che, con Netcomm, è a disposizione dei merchant per il supporto correlato ai nuovi adempimenti.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la Francia ha ridotto a Euro 35.000 annui la soglia di vendite verso consumatori francesi in coincidenza della quale sorge l’obbligo di registrazione IVA per gli operatori e-commerce non residenti (vendite per corrispondenza). Ciò significa che se nel corso dell’anno solare il merchant raggiunge tale fatturato transalpino, dovrà cominciare ad applicare, dichiarare e versare l’IVA in Francia sulla base delle aliquote locali (standard: 20%), e non più in Italia. Prima, la soglia era pari a un volume d’affari annuo di Euro 100.000. Nel computo del fatturato bisogna includere le spese di spedizione addebitate al cliente.
Per evitare registrazioni tardive, il merchant potrà optare per l’applicazione dell’IVA francese con leggero anticipo, quando in prossimità del limite di Euro 35.000.
Importanti evoluzioni anche in materia di sales taxes negli Stati Uniti. Le sales taxes sono, in sostanza, l’equivalente dell’IVA europea e si applicano a livello di singolo stato americano in presenza di vendite a consumatori finali (business to consumer). In passato, le vendite online erano soggette alle sales taxes quando il merchant era situato nello stato oppure vi operava tramite partner logistici o procacciatori d’affari. Da alcuni anni molti stati hanno introdotto il “click-through nexus”, principio in base a cui le sales taxes si applicano anche quando la vendita è stata propiziata da un publisher locale, a cui è stata riconosciuta una commissione pay-per-sale, come nel caso dei canali d’affiliazione. Tra i molti stati che hanno già adottato tale sistema, California, Illinois e New York. Alla fine del 2015 è stata presentata una proposta di legge in Senato per armonizzare tale prelievo tributario a livello federale, anche se si tratterà sempre di tributo ad altezza di singolo stato (S. 698- Marketplace Fairness Act).