Siae e programmatori hanno qualcosa in comune, più o meno…
“Qualsiasi idea tu possa avere, esiste un asiatico che probabilmente ha già messo a punto un prototipo”
Per quanto possa sembrare strano, o per certi versi poco annesso alle questioni strettamente IT, il concetto di diritto d’autore non è solo strettamente legato a qualcosa di artistico, bensì anche a tipologie di lavori visuali e/o lavori intellettuali, mettendo qualche caso molto semplice abbiamo:
- Lavori di grafica (loghi e immagini)
- Lavori cartacei (libri o saggi)
Ma noi facciamo (quasi) un caso molto particolare, e cerchiamo di capire il motivo.
Diritto d’autore e diritto brevettuale
Due concetti prettamente complementari alla finalità della protezione di un prodotto software che decidiamo di produrre, sono appunto le due branche del diritto che tutelano la creazioni, quelle, nel nostro caso sarebbero tre le parti da andare a tutelare, ovvero:
- Algoritmo
- Codice Sorgente
- Eseguibile
A tal proposito, è possibile quindi accedere al portale dedicato della SIAE per poter effettuare il deposito del nostro operato e quindi avere una tutela da parte dell’ente, ma ci sta una grandissima differenza ed è il concetto di principio e di intenzione.
In parole povere, a prescindere, è possibile creare un programma uguale nelle intenzioni e nel risultato, ma utilizzando linguaggi e metodologie diverse, a patto di non “decompilare” il software in questione, ovvero devi attenerti a un osservazione “dall’esterno”.
Quindi è meglio il brevetto?
Se invece vanno tutelati, appunto, i principi e le idee di un software, in quel caso vi è la possibilità di brevetto, ma non vale per tutti, e dipende dalla parte tecnica e sulla denominazione di invenzione, ovvero:
“Si intende per invenzione una soluzione tecnica a un problema tecnico”
Un esempio banale fu lo sblocco del telefono da parte di Apple, una soluzione tecnica a un problema tecnico (come rendere sicuro il telefono mentre non lo utilizziamo), ma per software più ampi (quelli contabili oppure i registri elettronici delle scuole) non sono brevettabili in toto, perchè sono soluzioni tecniche a problemi non tecnici, infatti si intendono per problemi economici o didattici, ma nulla vieta di poter brevettare parti di suddetti software.
Da qui ovviamente si dovrebbe discendere sul principio di brevettabilità e considerazione dello stato dell’ arte, che sono parti giurisdizionali abbastanza lacunose da parte non solo dello stato italiano, ma anche negli altri paesi, ma il concetto di fondo di “invenzione” anche per il software, non cambia.
Infatti un brevetto deve essere un qualcosa di nuovo, di mai effettivamente creato precedentemente, rapportato allo stato dell’ arte della disciplina presa in esame.
Un interessante spunto viene dato da un video (seppur datato) della camera di commercio di Milano:
by Antonio Cangiano (The Innovation Factory team)