Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con DM del 27 ottobre 2015 ( vedi l’allegato MEF_DM_novità fiscali ecommerce), ha esonerato definitivamente le prestazioni di servizio rese digitalmente a committenti nazionali non soggetti passivi IVA dall’ obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Il decreto legislativo 42/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 263 dell’11 novembre, e ha sancito l’esonero definitivo dalla certificazione dei corrispettivi per le operazioni di e-commerce di beni e servizi verso consumatori finali residenti nel territorio italiano (B2C).
Non più obbligo di fattura, pertanto, né per operazioni di e-commerce diretto né per quelle di e-commerce indiretto. L’obbligo di fattura “rivive” solo nei casi in cui essa sia richiesta dal cliente.
Il regime ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2015. Nulla cambia, invece, in tema di transazioni online B2B, per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie già operative.
Per comprendere meglio la portata del nuovo decreto ricordiamo che il commercio elettronico si distingue in:
- commercio elettronico indiretto, quando la compravendita riguarda dei beni materiali che vengono consegnati fisicamente al destinatario acquirente, mentre via internet avviene la conclusione del contratto e il relativo pagamento;
- commercio elettronico diretto, qualora avvenga la consegna digitale del bene virtuale, ovvero l’erogazione del servizio online: in questi casi tutte le fasi della transazione avvengono via web, fino alla consegna digitale del bene acquistato.
Il D.M. del 27 ottobre 2015 quindi permette una semplificazione della gestione amministrativa legata ad attività di commercio elettronico introducendo per la certificazione delle operazioni di commercio elettronico diretto il medesimo trattamento previsto per le operazioni di commercio elettronico indiretto, quest’ultime già esonerate dall’obbligo di certificazione, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza.
La nuova legge consentirà al prestatore/cedente di gestire con un’unica procedura di certificazione tutte le operazioni di e-commerce effettuate nei confronti dei consumatori privati nazionali: il cedente potrà vendere sul proprio portale web differenti prodotti, dal bene fisico (commercio elettronico indiretto) al download dell’e-book, file Mp3, aggiornamento sotware (commercio elettronico diretto) senza dover emettere nessun documento fiscale, annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 24 del DPR 633/1972, entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ringraziamo il Netcomm per la tempestiva informazione inviata a tutti i soci, e che abbiamo voluto diffondere a tutti i nostri lettori.